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Il Tribunale di Milano si pronuncia sulle bioplastiche false
Arriva la sentenza del Tribunale di Milano (sezione specializzata in Materia d'Impresa) nella causa promossa da Novamont, produttrice del biopolimero Mater-Bi utilizzato per un tipo di bio plastica, contro Kromabatch, che distribuisce in Italia l'additivo d2w.
Motivo del contendere era la diffusione da parte di Kromabatch di informazioni secondo cui le plastiche contenenti l'additivo d2w sarebbero "biodegradabili" in conformità allo standard Uni En 13432.
Secondo il Tribunale non è, invece, sufficiente che un materiale plastico additivato, per potersi dire idoneo a realizzare prodotti biodegradabili in conformità alla Uni En 13432/2002, si degradi in misura maggiore rispetto alla plastica tradizionale, ma occorre a tale fine che il materiale sia effettivamente conforme allo standard, superando il test di biodegradabilità previsto.
Non solo: la diffusione d'informazioni secondo cui le plastiche contenenti l'additivo d2w sarebbero "biodegradabili" in conformità allo standard Uni En 13432/2002 rappresenta concorrenza sleale per illecita appropriazione di pregi e scorretta informazione del consumatore, e obbliga chi la pone in essere a risarcire il danno.
Sotto un ulteriore profilo, il Tribunale ha stabilito che la conoscenza e l'applicazione dei principi sopra menzionati costituiscono precisi obblighi di ogni "imprenditore corretto e professionalmente accorto" su cui grava l'onere di controllare "scrupolosamente l'esattezza delle informazioni commerciali veicolate" sul mercato.
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Argomenti: sentenza tribunale Milano bio plastiche false, additivi bio plastica
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